Sez. 1, Sentenza n. 26823 del 20/12/2007 (Rv. 601560 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Revoca dell'apertura di credito - Conto a saldo negativo - Emissione di cambiali, sconto dei titoli e versamento sul conto - Blocco dei prelievi - Natura solutoria delle rimesse dell'imprenditore - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revoca di pagamenti effettuati alla banca su conto corrente, quando l'apertura di credito già concessa al cliente sia stata revocata, gli accreditamenti sul conto effettuati dall'imprenditore poi fallito, dai quali consegua la riduzione o l'elisione del saldo negativo, hanno natura solutoria e, in quanto tali, sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall. Come pagamenti di crediti liquidi ed esigibili. (Il principio è stato confermato dalla S.C., che ha confermato la sentenza d'appello, che aveva ravvisato gli atti solutori nella emissione di cambiali da parte del correntista, con sconto dei titoli e versamento delle somme anticipate sul conto stesso, seguito dal deposito del controvalore di successivi titoli, senza che vi fosse il potere di disposizione della liquidità così formatasi, essendo stato il conto bloccato per i prelievi).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)