Sez. 1, Sentenza n. 4085 del 22/03/2001 (Rv. 544992 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rapporti dell'imprenditore, poi fallito, con la banca - Esistenza di un'apertura di credito - Successivamente revocata - Natura solutoria delle rimesse dell'imprenditore - Configurabilità - Conseguenza - Assoggettabilità a revocatoria fallimentare.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Ove l'apertura di credito già concessa al cliente sia stata revocata, gli accreditamenti sul conto effettuati dall'imprenditore poi fallito, dai quali consegua la riduzione o l'elisione del saldo negativo, hanno natura solutoria e, in quanto tali, sono revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall. come pagamenti di crediti liquidi ed esigibili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1845, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)