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Sez. 2, Sentenza n. 2912 del 29/11/1978 Ud. (dep. 22/03/1979) Rv. 141537 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - VALIDI ELEMENTI DI PROVA - NECESSITA DI CONGRUA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141537-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - VALIDI ELEMENTI DI PROVA - NECESSITA DI CONGRUA MOTIVAZIONE.*

La confessione e la chiamata di correo possono costituire validi elementi di prova ai fini della affermazione della responsabilita dell'imputato, ove il giudice, dopo averle valutate in se stesse ed in correlazione con le altre risultanze processuali, le ritenga attendibili con logica e congrua motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 389 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 563

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)