Sez. 1, Sentenza n. 1879 del 14/10/1980 Ud. (dep. 09/03/1981) Rv. 147949 - 01
PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - CHIAMATA DI CORREO - RAPPORTI E VALORE PROBATORIO.*
PROVA PENALE - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - CHIAMATA DI CORREO - RAPPORTI E VALORE PROBATORIO.*
Poiche il legislatore non ha posto limiti alla utilizzazione dello interrogatorio dell'imputato ai fini della prova, il giudice legittimamente puo fondare il suo convincimento sulle dichiarazioni del prevenuto, sia per quanto riguarda le ammissioni in ordine alla commissione da parte sua del fatto criminoso ascrittogli (confessione), sia per quanto concerne la partecipazione di altri al fatto stesso (chiamate di correo). (la Cassazione ha chiarito che il giudice, nel processo di libera formazione del suo convincimento, puo attribuire alle dichiarazioni dell'imputato - sia per quel che riguarda la confessione che la chiamata di correita - efficacia piena oppure valore indiziario, puo accoglierle per intero o soltanto in parte, oppure negare loro in blocco ogni attendibilita, con il solo limite che egli dia una logica motivazione del suo convincimento, sicche venga fornita la dimostrazione inequivoca che egli ha compiuto una valutazione realistica in ordine alla credibilita tanto oggettiva che soggettiva dello stesso). (V mass n 145085; (V mass n 144296; (V mass n 143738; (V mass n 142959; (V mass n 141074; (V mass n 135746; (Conf mass n 141537).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 389 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 563
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)