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Sez. L, Sentenza n. 10860 del 11/05/2006 (Rv. 590049 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Attività lavorativa svolta in Stati diversi - Disciplina della totalizzazione contenuta in un accordo bilaterale o in un regolamento comunitario - Applicabilità - Condizioni - Applicazione analogica a paesi extracomunitari - Esclusione - Fattispecie in tema di prestazione pensionistica di reversibilità fondata sulla totalizzazione di contributi versati in Svizzera in base ad accordi bilaterali tra Italia e Svizzera.
Stato
decisa il 2006-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590049-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

La disciplina in materia di "totalizzazione" (ovvero di cumulo dei periodi di assicurazione sociale relativi a periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione di diversi stati) dettata da fonti dell'Unione Europea o da convenzioni internazionali, non trova applicazione, analogica o estensiva, al di fuori dalle fattispecie per le quali è prevista, impegna soltanto i paesi che ne sono vincolati e si applica soltanto nell'ambito del territorio di tali paesi. (Principio affermato dalla S.C., in controversia concernente l'integrazione al trattamento minimo di prestazione pensionistica di reversibilità non fondata sulla totalizzazione di contributi maturati in ambito comunitario, bensì sulla totalizzazione di contributi versati in Svizzera, in base alla convenzione bilaterale con il detto paese).

Riferimenti normativi: Legge 31/10/1963 num. 1781, Regolam. Consiglio CEE 14/06/1971 num. 1408 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 21/03/1972 num. 574

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)