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Sez. L, Sentenza n. 6637 del 05/04/2004 (Rv. 571825 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Assicurato con pregressa attività lavorativa in Stati diversi - Disciplina della totalizzazione contenuta in un accordo bilaterale o in un regolamento comunitario - Applicabilità - Condizioni - Applicazione analogica - Esclusione - Fattispecie in tema di pensione di anzianità.
Stato
decisa il 2004-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571825-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

La disciplina in materia di "totalizzazione" (ovvero di cumulo dei periodi di assicurazione sociale relativi a periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione di diversi stati) dettata da fonti dell'Unione Europea o da convenzioni internazionali, non trova applicazione, analogica o estensiva, al di fuori dalle fattispecie per le quali è prevista, impegna soltanto i paesi che ne sono vincolati e si applica soltanto nell'ambito del territorio di tali paesi.(Nella specie, la S.C. ha escluso che la disciplina della "totalizzazione" dettata dagli artt. 45 e ss. del regolamento del Consiglio CEE n. 1408\1971 del 14 giugno 1971 con specifico riferimento alle prestazioni previdenziali pensionistiche di vecchiaia e morte e la disciplina del successivo reg. Consiglio CEE 21 marzo 1972, n. 574\72, art. 15, potessero applicarsi anche alla fattispecie, non prevista nel regolamento 1971\1408, della pensione di anzianità, con la conseguenza che, ai fini del diritto e della liquidazione della pensione di anzianità, per poter usufruire del cumulo dei periodi di assicurazione derivanti da lavoro prestato sotto la legislazione di diversi stati membri, non è necessario che si verifichi la condizione che tali periodi non si sovrappongano).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 1971 num. 1408 art. 45, Regolam. Comunitario del 1971 num. 1408 art. 46, Regolam. Comunitario del 1972 num. 574 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)