Sez. 1, Sentenza n. 6936 del 21/11/1983 (Rv. 431609 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA EX D.L. N. 660 DEL 1973 CONVERTITO IN LEGGE N. 823 DEL 1973 - FATTISPECIE - CONTROVERSIA IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, AI SENSI DEL D.P.R. N. 645 DEL 1958, DISCENDENTE DA UN ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE EFFETTUATO IN SITUAZIONE DI OMESSA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE IN RIFERIMENTO A DICHIARAZIONE PRESENTATA AD UFFICIO INCOMPETENTE - DOMANDA DI CONDONO - EFFETTI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA EX D.L. N. 660 DEL 1973 CONVERTITO IN LEGGE N. 823 DEL 1973 - FATTISPECIE - CONTROVERSIA IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, AI SENSI DEL D.P.R. N. 645 DEL 1958, DISCENDENTE DA UN ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE EFFETTUATO IN SITUAZIONE DI OMESSA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE IN RIFERIMENTO A DICHIARAZIONE PRESENTATA AD UFFICIO INCOMPETENTE - DOMANDA DI CONDONO - EFFETTI.*
Con riguardo a controversia in materia di imposte dirette, nella disciplina del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, che tragga origine da un accertamento da parte dell'amministrazione del reddito imponibile effettuato in situazione di omessa dichiarazione del contribuente, in riferimento a dichiarazione, presentata ad ufficio incompetente, a giunta a quello competente dopo il termine di tolleranza all'uopo previsto (artt. 8, 23 e 29 del citato decreto), la richiesta di condono, avanzata a norma del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823), comporta che l'imponibile va definito, in applicazione delle Disposizioni del condono medesimo, sul presupposto che ricorra un caso di omessa dichiarazione, per l'equiparazione della dichiarazione tardiva alla dichiarazione omessa in senso stretto, tenuto conto che la presentazione di detta istanza preclude ogni ulteriore contestazione sull'accertamento d'ufficio, in tutti i suoi elementi, e che inoltre, nella normativa del citato d.l. n. 660 del 1973, la nozione di omessa dichiarazione, rilevante per la percentuale di riduzione da applicare sull'imponibile accertato, non viene fissata in modo autonomo e diverso rispetto a quella equiparazione desumibile dalle leggi che regolano l'imposta da definire, (e non più contestabile per effetto della presentazione della domanda di condono).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 8, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 9, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 23 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 29 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 123 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 1, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)