Sez. 1, Sentenza n. 6070 del 23/11/1984 (Rv. 437723 - 01)
TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA EX DECRETO LEGGE N. 660 DEL 1973, CONVERTITO IN LEGGE N. 823 DEL 1973 - FUNZIONE - EFFETTI - FATTISPECIE.*
TRIBUTI IN GENERALE - CONDONO FISCALE - DISCIPLINA EX DECRETO LEGGE N. 660 DEL 1973, CONVERTITO IN LEGGE N. 823 DEL 1973 - FUNZIONE - EFFETTI - FATTISPECIE.*
La normativa sul cosiddetto condono tributario di cui al decreto legge 5 novembre 1973 n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973 n. 823, non ha avuto la funzione e l'effetto di riaprire o prorogare termini già scaduti, essendo diretta, invece, semplicemente a favorire la definizione di rapporti tributari pendenti, per consentire all'amministrazione il pronto e sollecito recupero di somme dovute a titolo d'imposta, ed essa, pertanto, opera sulla situazione giuridica e di fatto effettivamente esistente al momento della sua applicazione, senza affatto eliminare irregolarità, omissioni o ritardi in cui il contribuente sia incorso, ma anzi presupponendoli. In particolare, perciò, per quanto riguarda Atti soggetti all'imposta di registro, e che non siano stati presentati per la registrazione, l'art. 6, comma terzo, della legge, nello stabilire che, subordinatamente al versamento dei Tributi dovuti ed all'adempimento delle formalità omesse, non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte, non opera alcuna rimessione in termini, ma presuppone appunto che le formalità siano state omesse e che la registrazione sia tardiva, ed è in base a tale situazione di tardività che il rapporto sostanziale tributario deve essere regolato e l'imposta deve essere liquidata secondo le norme ordinarie, con il solo abbandono delle soprattasse e penalità. (V 6936/83, mass n 431609; (V 2226/82, mass n 420094).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)