Sez. U - , Ordinanza n. 21622 del 19/09/2017 (Rv. 649750 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Contratto tra un’impresa italiana ed una straniera stipulato mediante posta elettronica – Clausola di proroga della giurisdizione – Disciplina di cui all’art. 23 Reg. CEE n. 44 del 2001 – Interpretazione CGUE – Requisito della forma scritta – Rispetto – Necessità della sottoscrizione separata – Insussistenza – Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un Paese estero, è rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all'indirizzo "web" indicato dal contraente che le ha predisposte, perché, a norma del par. 1 dell'art. 23 del regolamento CEE n. 44 del 2001, come interpretato dalla CGUE con sentenza del 21 maggio 2015 in causa n. 322/14, la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in presenza di una valida clausola di proroga della giurisdizione, di carattere esclusivo, in favore dell'autorità giudiziaria di Berlino, contenuta nelle condizioni generali di contratto, espressamente richiamate nell'ordine di acquisto sottoscritto dalla committente italiana, ed accessibili sul sito "internet" indicato dalla controparte straniera, non risultando necessario nel commercio internazionale, ai sensi del ricordato Regolamento UE, la specifica sottoscrizione della clausola).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 22/11/2000 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)