Sez. U, Ordinanza n. 10312 del 05/05/2006 (Rv. 588604 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Art. 23 Reg. CEE n. 44 del 2001 - Interpretazione - Portata - Patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti - Requisito della forma scritta - Estremi - Conclusione del contratto per accettazione tacita mediante la sua esecuzione - Sufficienza - Fattispecie in tema di azione di accertamento negativo di debito - Estensione dell'efficacia di detto accordo di proroga della giurisdizione anche nei confronti dei cessionari del credito - Configurabilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Il requisito della forma scritta richiesto, per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, dall'art. 23 del regolamento CEE n. 44 del 2001 (già imposto dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804), è da ritenersi rispettato - sulla scorta dei criteri ermeneutici dettati con le sentenze della Corte di Giustizia n. 24 del 14 dicembre 1976 e n. 221/84 dell'11 luglio 1985 - non solo nel caso di accettazione scritta della predetta clausola, ma anche quando il contratto sia stato concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti regolarmente accettata per iscritto e costantemente applicata, senza che emergano elementi tali da giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale. Deve, pertanto, ritenersi valida ed efficace tra le parti - e, perciò, applicabile alla controversia attinente all'accertamento negativo di debiti nei riguardi di una società estera - la clausola contenuta negli ordinativi di fornitura inviati, per un apprezzabile intervallo temporale di alcuni anni (nella specie, tra il 1996 e il 2001), da una società italiana ad una straniera e da quest'ultima accettati e sottoscritti anche con mezzi telematici (nel caso in questione, via fax), considerato che, a norma del punto 2 dell'art. 23 dell'anzidetto regolamento comunitario, la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza. Inoltre, il patto di proroga di competenza giurisdizionale esplica efficacia anche nei confronti dei soggetti cessionari del credito, che sono succeduti nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, poiché il soggetto obbligato e ceduto non può trovarsi rispetto al cessionario, che al momento dell'insorgenza dell'obbligazione era terzo e, quindi, estraneo alla pattuita proroga di competenza giurisdizionale, in una posizione diversa rispetto a quella che aveva nei riguardi del cedente, anche in relazione alla proroga di competenza, la quale, perciò, produce efficacia anche verso il terzo cessionario, proprio perché questi subentra nella medesima posizione del suo dante causa.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 23, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 17, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)