Sez. 3, Sentenza n. 1007 del 06/05/1971 Ud. (dep. 24/08/1971) Rv. 119002 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE OD ESPORTAZIONE TEMPORANEA - AMBITO DI APPLICAZIONE - MEZZO FRAUDOLENTO - NOZIONE - IMPORTAZIONE DI AUTOVETTURA DI FABBRICAZIONE ESTERA - MENDACE DICHIARAZIONE DI RESIDENZA ALL'ESTERO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE OD ESPORTAZIONE TEMPORANEA - AMBITO DI APPLICAZIONE - MEZZO FRAUDOLENTO - NOZIONE - IMPORTAZIONE DI AUTOVETTURA DI FABBRICAZIONE ESTERA - MENDACE DICHIARAZIONE DI RESIDENZA ALL'ESTERO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
L'ambito oggettivo di applicazione dell'art 106 della legge doganale 25 settembre 1940, n 1424 comprende tutte le merci capaci di importazione o di esportazione temporanea in contrabbando, quindi anche gli autoveicoli. Il mezzo fraudolento previsto nella detta norma e concepito come uno strumento delittuoso a simulare, sotto il pretesto di una importazione temporanea, una vera e propria importazione definitiva. Pertanto, la dichiarazione di residenza all'estero di chi, risiedendo in Italia non ha titolo alla temporanea importazione di autovettura di fabbricazione estera e consegua tale concessione mediante la falsa dichiarazione, costituisce il mezzo fraudolento richiesto dalla norma predetta, in quanto si e dimostrata concretamente idonea a realizzare l'evasione fiscale. Ne consegue che basta la mendace dichiarazione di residenza all'estero ad integrare l'elemento psicologico del reato, appunto perche tale malizioso comportamento e idoneo a trarre in inganno sulla sussistenza del requisito indispensabile per fruire della franchigia doganale e delle connesse agevolazioni nell'acquisto del carburante.*
Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)