Sez. 3, Sentenza n. 10986 del 05/10/1982 Ud. (dep. 18/11/1982) Rv. 156216 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - IN GENERE - CONTRABBANDO - IMPORTAZIONE TEMPORANEA - AUTOVEICOLI - CONVENZIONE DI NEW YORK 4 GIUGNO 1954. "RESIDENTE ALL'ESTERO" - NOZIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - IN GENERE - CONTRABBANDO - IMPORTAZIONE TEMPORANEA - AUTOVEICOLI - CONVENZIONE DI NEW YORK 4 GIUGNO 1954. "RESIDENTE ALL'ESTERO" - NOZIONE.*
Al fine di individuare l'ambito di applicazione della convenzione di new York del 4 giugno 1954, resa esecutiva con legge 20 ottobre 1957, n. 1163 in tema di introduzione in regime di franchigia doganale nel territorio nazionale di merci od oggetti sottoposti a diritti doganali, deve ritenersi che la nozione di "residenti all'estero" deve essere interpretata nel senso di "residenza sostanziale" intesa come abituale residenza di lavoro. Ne consegue che il cittadino italiano ancorché residente anagraficamente in Italia emigrato all'estero per lavoro può importare in regime di esenzione doganale un autoveicolo ed usufruirne per fini personali. Tale agevolazione viene a cessare quando egli venda l'autoveicolo importato, perche allora viene a cessare il rapporto tra la persona stessa legittimata ad usarlo e l'autoveicolo esente in tale momento; pertanto, si consuma il reato di contrabbando. (V mass n 119002; (V mass n 112110; (V mass n 125116; (V mass n 099149).*
Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 102, Legge 27/10/1957 num. 1163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)