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Sez. 5, Sentenza n. 6254 del 29/03/2004 (Rv. 571637 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ | Relativa istanza ex art.38 d.p.r. 602/1973 - Necessità - Sussistenza - Alternatività rispetto alla tutela giurisdizionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571637-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ

Il processo tributario, pur comportando un giudizio su rapporti, può essere instaurato soltanto mediante impugnazione di specifici atti o rifiuto degli stessi, con conseguente formazione di preclusioni in forza dell'omesso esercizio, nel termine di decadenza, del diritto di impugnazione, sicché devono considerarsi rapporti irretrattabilmente conclusi quelli in cui, in caso di versamento diretto, non sia stata presentata istanza di rimborso nel termine previsto dall'art.38, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito secondo cui il rimedio regolato dalla citata norma sarebbe solo alternativo alla tutela giurisdizionale azionabile dal contribuente nel termine prescrizionale previsto per i casi di indebito oggettivo).

Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)