Sez. 5, Sentenza n. 11812 del 06/08/2002 (Rv. 556744 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Redditi di lavoro autonomo non assimilabili ai redditi di impresa - Assoggettamento a tributo - Declaratoria di incostituzionalità - Omessa presentazione della domanda di rimborso - Rapporto esaurito - Disciplina dell'indebito - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Il processo tributario, pur comportando un giudizio su rapporti, può essere instaurato soltanto mediante impugnazione di specifici atti o rifiuto degli stessi, con la conseguenza del formarsi di preclusioni a seguito del mancato esercizio, nei termini decadenziali, del diritto d'impugnazione; in base a tale principio devono considerarsi rapporti esauriti, sui quali non spiega effetti la dichiarazione di incostituzionalità (disposta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980) dell'assoggettamento ad ILOR dei redditi di lavoro autonomo non assimilabili ad impresa, quelli in cui il pagamento dell'imposta sia stato eseguito e non sia stata presentata domanda di rimborso all'intendenza di finanza nel termine di diciotto mesi dal pagamento; ne consegue che al diritto al rimborso, regolato da norme speciali e soggetto a preclusioni e decadenze, non si applica il termine quinquennale fissato, dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, per l'esercizio della pretesa tributaria, posto che quest'ultimo attiene all'accertamento dell'Amministrazione e non al diritto del contribuente al rimborso di quanto erroneamente versato.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)