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Sez. 6, Sentenza n. 5300 del 12/01/2011 Ud. (dep. 11/02/2011) Rv. 249475 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Nozione penalistica di minaccia o violenza - Presupposti - Indicazione - Effettivo esercizio di un'azione civile strumentale rispetto al diritto vantato - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249475-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE

In tema di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, l'effettivo esercizio di un'azione civile, mediante la notificazione di un atto di citazione o il deposito di un ricorso, non integra gli estremi della violenza o minaccia penalmente rilevante, quand'anche risulti motivato da ragioni strumentali rispetto al diritto vantato, dovendosi distinguere la concreta attivazione del sistema giudiziario attraverso la formulazione di una domanda proposta dinanzi all'autorità giudiziaria, dalla prospettazione di un'azione, civile o penale, con lo scopo di coartare l'altrui volontà ed ottenere un beneficio od un vantaggio non conformi a giustizia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso il reato di cui all'art. 336 cod. pen. nella presentazione di un atto di citazione in cui si ipotizzava una responsabilità professionale a carico di un consulente tecnico del P.M., in modo da determinare una situazione di apparente incompatibilità e condizionarne la testimonianza in dibattimento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 336 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)