Sez. 6, Sentenza n. 335 del 02/12/2008 Ud. (dep. 08/01/2009) Rv. 242131 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE | Collegamento con l'attività istituzionale posta in essere dal pubblico ufficiale - Necessità - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE
Non integrano il reato di minaccia a pubblico ufficiale di cui all'art. 336 cod. pen., le espressioni minacciose rivolte nei confronti di un pubblico ufficiale come reazione alla pregressa attività dello stesso, in quanto difetta la finalità di costringere la persona offesa a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, ovvero quella di influire comunque su di esso. (La Corte ha osservato che tale condotta potrebbe configurare i reati di ingiuria e minaccia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 decies, Cod. Pen. art. 336 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 612
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)