Sez. L, Sentenza n. 8504 del 21/08/1990 (Rv. 468965 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ; VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO - IRRIPETIBILITÀ EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - LIMITI - QUOTA AGGIUNTIVA EX TERZO COMMA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE I LIMITI DI DETTA LEGGE - RIPETIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ; VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO - IRRIPETIBILITÀ EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - LIMITI - QUOTA AGGIUNTIVA EX TERZO COMMA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE I LIMITI DI DETTA LEGGE - RIPETIBILITÀ.*
L'art. 80 terzo comma del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422, il quale prevede l'inefficacia, sui pagamenti pensionistici già effettuati dall'INPS, di rettifiche operate oltre l'anno, integra una norma eccezionale, in deroga alla regola della ripetibilità dell'indebito oggettivo, che è applicabile, sia alla liquidazione originaria sia alle successive riliquidazioni, con esclusivo riferimento agli errori di calcolo o di Determinazione del "quantum" della prestazione. La norma medesima, pertanto, non è invocabile quando il provvedimento dell'istituto, originario o successivo, sia inficiato da errori attinenti alla sussistenza del diritto alla prestazione, ovvero quando si accertino sopravvenute modificazioni della posizione dell'assistito implicanti automaticamente l'Estinzione totale del trattamento pensionistico o la diminuzione del suo contenuto. Consegue che, avendo l'art. 19 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 (sull'aumento dell'indennità integrativa speciale) disposto che la quota aggiuntiva di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 sia dovuta una sola volta in caso di contitolarità di pari pensioni e con decorrenza dall'1 gennaio 1979, sono ripetibili i pagamenti erroneamente effettuati in violazione di tale limite. (Conf 310/89, mass n 461471; (Conf 4861/87, mass n 453486).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)