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Sez. L, Sentenza n. 4861 del 03/06/1987 (Rv. 453486 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 80 R.D. N. 1422 DEL 1924 - PORTATA - DEROGA ALLA REGOLA GENERALE DELLA RIPETIBILITÀ DELL'INDEBITO OGGETTIVO EX ART. 2033 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - IPOTESI DI RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - INCLUSIONE - CONSEGUENZE - LIQUIDAZIONE ED ATTRIBUZIONE DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLA PENSIONE PER L'AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA - SOMME ERRONEAMENTE EROGATE DALL'INPS - IRRIPETIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453486-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 80 R.D. N. 1422 DEL 1924 - PORTATA - DEROGA ALLA REGOLA GENERALE DELLA RIPETIBILITÀ DELL'INDEBITO OGGETTIVO EX ART. 2033 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - IPOTESI DI RILIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE - INCLUSIONE - CONSEGUENZE - LIQUIDAZIONE ED ATTRIBUZIONE DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLA PENSIONE PER L'AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA - SOMME ERRONEAMENTE EROGATE DALL'INPS - IRRIPETIBILITÀ.*

La norma di cui all'art. 80 R.d. 28 agosto 1924 n. 1422 - secondo cui le assegnazioni di pensioni si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla cassa nazionale ed in tal caso le successive rettifiche di eventuali errori dell'INPS, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati - introduce una disciplina derogativa di quella generale dell'indebito oggettivo posta dall'art. 2033 cod. civ. e trova applicazione, non soltanto con riferimento all'originario provvedimento di liquidazione della pensione, ma anche in tutte le ipotesi di riliquidazione delle prestazioni pensionistiche, che, successivamente, determinino nuovi importi delle stesse con il rilascio di nuovi certificati. Pertanto il principio dell'irripetibilità delle somme erroneamente erogate dall'INPS trova applicazione anche nel caso di liquidazione ed attribuzione della perequazione automatica della pensione, dovuta all'aumento del costo della vita. (V 653/86, mass n 444222; (V 674/86, mass n 444238).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)