Sez. 2, Sentenza n. 4511 del 11/12/1978 Ud. (dep. 19/05/1979) Rv. 141993 - 01
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - VALUTAZIONE DEI RILIEVI E DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA INDAGINE DATTILOSCOPICA - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - CONTRASTI O DUBBI SUL METODO DI RILEVAMENTO O NON COINCIDENZA DEGLI ELEMENTI DI RAFFRONTO - NECESSITA DI PERIZIA E DI AVVISO AL DIFENSORE.*
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - VALUTAZIONE DEI RILIEVI E DEGLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA INDAGINE DATTILOSCOPICA - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - CONTRASTI O DUBBI SUL METODO DI RILEVAMENTO O NON COINCIDENZA DEGLI ELEMENTI DI RAFFRONTO - NECESSITA DI PERIZIA E DI AVVISO AL DIFENSORE.*
La valutazione dei rilievi e degli accertamenti relativi all'indagine dattiloscopica e riservata al giudice di merito, il quale nel caso di contrasto o di dubbio sul metodo di rilevamento seguito dalla polizia e, ancor piu, sulla coincidenza degli elementi di raffronto, deve avvalersi dell, opera di un perito, qualora non gli sia possibile risolvere la questione con le proprie cognizioni. In tal caso le nuove indagini devono svolgersi con la osservanza di tutte le norme garantistiche, che la legge assicura all'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 223 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)