Sez. 5 - , Sentenza n. 21376 del 06/10/2020 (Rv. 659469 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Accise - Riduzione - Procedura di verifica della dichiarazione ex art. 4 del d.P.R. n. 277 del 2000 - Potere di annullamento del silenzio-assenso - Termine - Natura ordinatoria - Limitazione dell’autotutela ai vizi formali - Esclusione - Vizi sostanziali - Inclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di accise, nell'ambito della procedura di verifica della dichiarazione volta a ottenerne la riduzione ex art. 4 del d.P.R. n. 277 del 2000, l'Amministrazione finanziaria può annullare il silenzio-assenso formatosi trascorsi 60 giorni dall'istanza, avendo tale termine natura ordinatoria e rientrando nel più generale potere di autotutela, il quale non è limitato ai vizi formali ma si estende ai vizi sostanziali attinenti ai prerequisiti per l'accesso al beneficio, spettando all'Ufficio il controllo della veridicità della dichiarazione del contribuente relativa al possesso dei medesimi.
Riferimenti normativi: DPR 09/06/2000 num. 277 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)