Sez. 5 - , Ordinanza n. 30220 del 22/11/2018 (Rv. 651557 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Credito d'imposta - Compensazione - Silenzio-assenso poi annullato - Sanzionabilità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni tributarie, ove il contribuente abbia effettuato la compensazione del credito di imposta in costanza di silenzio-assenso dell'Amministrazione, che lo abbia tuttavia in seguito annullato perché formatosi in difetto dei requisiti di legge, è legittima l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, perché l'errata utilizzazione della compensazione in sede di liquidazione periodica comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste. (Fattispecie relativa ad agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto dall'art. 1 del d.l. n. 265 del 2000, conv., con modif., in l. n. 343 del 2000).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/09/2000 num. 265 art. 1, Legge 23/11/2000 num. 343 art. 1, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 4, DPR 09/06/2000 num. 277 art. 5, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)