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Sez. U, Sentenza n. 10297 del 18/10/1993 (Rv. 483968 - 01)

Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Giurisdizione della Corte - Pensioni ordinarie - In genere | Carattere esclusivo e di merito della giurisdizione di detta Corte - Conseguenze - Domanda del pensionato diretta all'accertamento della responsabilità dell'amministrazione per il ritardo nell'esecuzione della prestazione pensionistica - Giurisdizione della Corte dei Conti - Estensione.
Stato
decisa il 1993-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483968-01

Corte dei Conti - Attribuzioni - Giurisdizionali - Giurisdizione della Corte - Pensioni ordinarie - In genere

La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica, attesa la natura non autoritativa del provvedimento di liquidazione della pensione ordinaria (il diritto alla quale nasce direttamente dalla legge), e non solo esclusiva, ma altresì estesa all'intero rapporto, e non di solo annullamento, ma anche di merito, disponendo la Corte degli stessi poteri istruttori del giudice civile. Ne consegue che alla detta giurisdizione non si sottrae la domanda del pensionato intesa a far valere la responsabilità dell'amministrazione, a fini di risarcimento dei danni conseguenti al ritardo, da parte della medesima, nell'adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la prestazione pensionistica.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)