Sez. U, Sentenza n. 8277 del 10/10/1994 (Rv. 488056 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Accertamento del credito del ricorrente da parte delle commissioni tributarie - Domande conseguenti per interessi e rivalutazione - Devoluzione alle stesse commissioni - Salvezza della giurisdizione dell' A.G.O. sui diritti patrimoniali conseguenziali - Insussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Qualora sussista la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, alle quali si accede attraverso l'impugnazione dell'atto, a tali commissioni - che, qualora venga accertato un credito del ricorrente, possono condannare l'amministrazione al relativo pagamento (art. 20, comma quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) - deve essere devoluta anche la cognizione delle domande conseguenti alla eventuale non doverosità della pretesa, quali quelle concernenti il diritto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria sulla somma indebitamente versata e trattenuta, atteso che tale giudice ha gli stessi poteri istruttori del giudice civile per l'accertamento e la valutazione del rapporto, e rilevata altresì l'inesistenza, tra le norme che disciplinano la giurisdizione delle commissioni tributarie, di una disposizione analoga a quelle dell'art. 30 R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 e dell'art. 7, comma terzo, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, che fanno salva la giurisdizione ordinaria sulle questioni concernenti diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto amministrativo, emessa in materie per le quali esiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 20 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)