Sez. L, Sentenza n. 4889 del 14/05/1998 (Rv. 515464 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - AVVISO DEL SINISTRO DELL'ASSICURATORE | Clausola che prevede l'onere a carico dell'assicurato del tempestivo avviso del sinistro entro un termine di decadenza convenzionale - Validità - Presupposti - Specifica approvazione per iscritto - Necessità - Limiti.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - AVVISO DEL SINISTRO DELL'ASSICURATORE
L'inserzione in un contratto di assicurazione, concluso mediante un modulo o formulario, di una clausola che preveda l'onere (a carico dell'assicurato) del tempestivo avviso del sinistro entro un termine di decadenza (convenzionale) - clausola che è valida ove contempli un termine più lungo di quello (di tre giorni) stabilito dalla legge e sanzionato solo con la possibile riduzione dell'indennizzo, bilanciando così in favore dello stesso assicurato l'introduzione del termine decadenziale, in modo da non dover essere ricondotta al disposto dell'art. 1932, comma primo, cod. civ. - deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1342, comma secondo, cod. civ., salvo che sia il risultato di trattative specifiche o che sia trascritta da un contratto collettivo. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che - ritenendo invece inapplicabile l'art. 1342 cod. civ. - aveva accolto l'eccezione di decadenza proposta dal Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti di aziende industriali in riferimento alla richiesta di indennizzo di un dirigente inoltrata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 13 del regolamento del Fondo stesso)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1932, Cod. Civ. art. 1915, Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)