Sez. 1, Sentenza n. 2453 del 03/03/1995 (Rv. 490891 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
I provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare su reclamo avverso i decreti del giudice delegato al fallimento (art. 26 della legge fallimentare) sono impugnabili per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., quando hanno carattere decisorio e definitivo. Non lo sono, invece, quelli pronunziati in sede di reclamo contro decreti adottati dal giudice delegato nella sua funzione di direzione della procedura concorsuale, i cui effetti si esauriscono all'interno della procedura medesima. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto del tribunale fallimentare confermativo, in sede di reclamo, del provvedimento con il quale il giudice delegato aveva invitato il curatore ad assicurare l'immediata disponibilità dell'immobile acquisito al fallimento, per procedere alla vendita all'incanto dell'immobile medesimo).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)