Sez. 1, Sentenza n. 419 del 16/01/1997 (Rv. 501795 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Impugnazione con ricorso per cassazione - Condizioni - Carattere decisorio e definitivo - Fattispecie in tema di autorizzazione al curatore a subentrare in un contratto di cessione di ramo di azienda stipulato dalla società prima del fallimento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
I provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare su reclamo avverso i decreti del giudice delegato al fallimento (art. 26 della legge fall.) sono impugnabili per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., quando hanno carattere decisorio e definitivo. Non lo sono, invece, quelli pronunziati in sede di reclamo contro decreti adottati dal giudice delegato nella sua funzione di direzione della procedura concorsuale, i cui effetti si esauriscono all'interno della procedura medesima. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto del tribunale fallimentare che revocava il provvedimento con il quale il giudice delegato aveva autorizzato il curatore di una società fallita, ai sensi dell'art. 73 legge fall., a subentrare nel contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato dalla società stessa, con altra società, prima del fallimento).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 73, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)