Sez. 6, Sentenza n. 14741 del 17/03/2026 Ud. (dep. 23/04/2026) Rv. 289850-01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE | Delitto di oltraggio a pubblico ufficiale - Causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto - Divieto di applicazione sancito dall’art. 131-bis, comma terzo, n. 2), cod. pen - Limiti - Indicazione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE
Il divieto di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto previsto dall'art. 131-bis, comma terzo, n. 2), cod. pen, opera, con riguardo al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in danno di un appartenente alla polizia municipale, nel solo caso in cui quest'ultimo stia svolgendo, al momento del fatto, funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria o di agente di pubblica sicurezza.
Cod. Pen. art. 131 bis com. 3 lett. 2, Cod. Pen. art. 341 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57 com. 2 lett. B, Legge 07/03/1986 num. 65 art. 5 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 08/08/2019 num. 77 art. 1, Decreto Legge 14/06/2019 num. 53 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)