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Sez. 2, Sentenza n. 641 del 21/01/2000 (Rv. 533021 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Inadempimento - Danni da ritardo - Limiti temporali - "Dies a quo" - Data della prevista stipulazione del contratto definitivo - "Dies ad quem" - Data del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 cod. civ..
Stato
decisa il 2000-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533021-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA

Nei casi di inadempimento di un contratto preliminare di compravendita, i danni per la ritardata vendita sono quelli che si verificano a partire dalla data della prevista stipulazione del contratto definitivo sino a tutta la data in cui il trasferimento di proprietà può dirsi realizzato, sia pur attraverso lo strumento di cui all'art. 2932 cod. civ., e cioè con il passaggio in giudicato della sentenza che determina l'effetto traslativo, trattandosi di provvedimento costitutivo efficace "ex nunc".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)