Sez. 2, Sentenza n. 641 del 21/01/2000 (Rv. 533021 - 01)
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Inadempimento - Danni da ritardo - Limiti temporali - "Dies a quo" - Data della prevista stipulazione del contratto definitivo - "Dies ad quem" - Data del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 cod. civ..
VENDITA - PROMESSA DI VENDITA
Nei casi di inadempimento di un contratto preliminare di compravendita, i danni per la ritardata vendita sono quelli che si verificano a partire dalla data della prevista stipulazione del contratto definitivo sino a tutta la data in cui il trasferimento di proprietà può dirsi realizzato, sia pur attraverso lo strumento di cui all'art. 2932 cod. civ., e cioè con il passaggio in giudicato della sentenza che determina l'effetto traslativo, trattandosi di provvedimento costitutivo efficace "ex nunc".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)