Sez. 3, Sentenza n. 4819 del 19/09/1979 (Rv. 401433 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA DEL CONDUCENTE - CAUSA CONCERNENTE LA RESPONSABILITA SOLIDALE DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO - CAUSE INSCINDIBILI - INSUSSISTENZA - SENTENZA PRONUNZIATA CONTRO ENTRAMBI - IMPUGNAZIONE DI UNO SOLO DEI RESPONSABILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ALTRO - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DISPOSTA DALL'ISTRUTTORE IN APPELLO - POTERE DEL COLLEGIO DI EMENDARE L'ERRORE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - CAUSA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA DEL CONDUCENTE - CAUSA CONCERNENTE LA RESPONSABILITA SOLIDALE DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO - CAUSE INSCINDIBILI - INSUSSISTENZA - SENTENZA PRONUNZIATA CONTRO ENTRAMBI - IMPUGNAZIONE DI UNO SOLO DEI RESPONSABILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ALTRO - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DISPOSTA DALL'ISTRUTTORE IN APPELLO - POTERE DEL COLLEGIO DI EMENDARE L'ERRORE.*
Tra la causa concernente la responsabilita del conducente di un veicolo coinvolto in un incidente stradale (art 2054, primo e secondo comma cod civ) e quella relativa alla responsabilita in solido del proprietario del veicolo medesimo (art 2054, terzo comma, cod civ) non sussiste un nesso di inscindibilita o di dipendenza, in quanto le obbligazioni solidali, pur nell'identita della prestazione gravante su ciascun debitore, trovano fondamento in rapporti distinti ed autonomi, cosicche la pronunzia emessa nei confronti di uno dei condebitori non costituisce presupposto imprescindibile della decisione concernente gli altri; pertanto, ove la sentenza pronunziata contro i predetti responsabili in solido, sia stata impugnata nei confronti di uno solo di essi, l'istruttore non e tenuto a disporre la integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, ai sensi dell'art 331, primo comma, cod proc civ, e, qualora vi provveda, il collegio ha il potere di emendare l'errore e di escludere che la mancata rituale integrazione del contraddittorio abbia determinato l'inammissibilita del gravame. (Conf 1287/78, mass n 390647; (Conf 991/76, mass n 379644).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)