Sez. 5 - , Sentenza n. 16354 del 30/07/2020 (Rv. 658552 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Operazioni esenti - Art. 13, parte B, lett. c), della VI direttiva n. 77/388/CEE - Ordinanza della Corte di Giustizia CE 6 luglio 2006, in cause C 18/05 e C 155/05 - Ambito di applicazione - Rivendita di beni acquistati per le esigenze di un'attività esentata - Applicabilità - Condizioni - Acquisto di beni per l'esercizio di un'attività esente - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Diritto al rimborso - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 13, parte B), lett. c), della VI direttiva n. 77/388/CEE - secondo l'interpretazione fornitane da CGCE ord. 6 luglio 2006, in cause C-18/05 e C-155/05 - si applica esclusivamente alla rivendita di beni acquistati per l'esercizio di un'attività esente, ove gli stessi non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione, e non giustifica pertanto il rimborso dell'imposta versata per l'acquisto di beni o servizi destinati in modo esclusivo all'esercizio di un'attività esentata, ancorché esclusi dal diritto a detrazione, non essendo il diritto al rimborso desumibile neppure dalla precedente sentenza 25 giugno 1997, in causa C-45/95, con cui la Corte di giustizia si è limitata ad accertare l'inadempimento della Repubblica italiana agli obblighi derivanti dalla medesima disposizione, senza avallare un'interpretazione diversa da quella successivamente fornita con la predetta ordinanza.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)