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Sez. U, Sentenza n. 3396 del 13/02/2008 (Rv. 601608 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI | Diniego di iscrizione da parte del Consiglio nazionale forense - Ricorso per cassazione - Sottoscrizione della parte personalmente non iscritta in nessun albo professionale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2008-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601608-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI

E inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense in tema di diniego di iscrizione all'albo dei praticanti procuratori, sottoscritto personalmente dalla parte interessata, la quale non sia iscritta in nessun albo professionale, in quanto la deroga apportata dall'ordinamento forense alla normativa contenuta nel codice di rito, per quanto riguarda la proposizione del ricorso per cassazione (art. 66, terzo comma, r.d. n. 37 del 1934) anche da parte di soggetto non iscritto allo speciale albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, presuppone pur sempre che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 66, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)