Sez. U, Sentenza n. 23022 del 07/11/2011 (Rv. 619334 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI | Praticante avvocato - Impugnazione proposta personalmente davanti al C.N.F. del provvedimento del Consiglio dell'ordine territoriale di cancellazione dal registro speciale dei praticanti - Inammissibilità - Sussistenza - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI
È inammissibile il ricorso, proposto personalmente dal praticante avvocato al Consiglio nazionale forense, col quale si censura il provvedimento, emesso dal Consiglio dell'ordine territoriale, di cancellazione dal registro speciale dei praticanti a causa dell'interruzione ultrasemestrale della pratica; analogamente a quanto disposto in tema di procedimento disciplinare, infatti, la possibilità di proporre ricorso al Consiglio nazionale forense o alle Sezioni Unite della Corte di cassazione da parte di soggetto non iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all'albo degli avvocati, poiché, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello "ius postulandi" indispensabile per stare in giudizio di persona.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33, Regio Decr. Legge 22/01/1934 num. 37 art. 60, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)