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Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 16/04/1968 (Rv. 332591 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - PRECEDENZA DI FATTO - PUNTI DI CONFLUENZA NELLE PIAZZE - PRECEDENZA AI VEICOLI PROVENIENTI DA DESTRA - OBBLIGO - PRECEDENZA DI FATTO - CONCETTO.*
Stato
decisa il 1968-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332591-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI DIRITTO - PRECEDENZA DI FATTO - PUNTI DI CONFLUENZA NELLE PIAZZE - PRECEDENZA AI VEICOLI PROVENIENTI DA DESTRA - OBBLIGO - PRECEDENZA DI FATTO - CONCETTO.*

Le norme sulla precedenza ai crocevia sono applicabili anche alla circolazione che si svolge nelle piazze, ai punti di confluenza, nei riguardi di veicoli provenienti da diverse direzioni. L'Obbligo incombente su ogni conducente di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla destra e assoluto, inderogabile ed incondizionato, a meno che non sussista una precedenza cronologica o di fatto, la quale, essendo del tutto eccezionale, e ammessa soltanto nel caso in cui il veicolo a circolazione libera proveniente da sinistra giunga all'incrocio con tale anticipazione da rendere certo, nel modo piu assoluto, il superamento del medesimo senza pericolo di collisione. Ai fini della sussistenza della precedenza di fatto non basta l'inizio dell'attraversamento dell'incrocio prima del sopraggiungere del veicolo che fruisce del diritto di precedenza, giacche il conducente di quest'ultimo non e tenuto a frenature, rallentamenti o manovre di fortuna, salvi i limiti della normale prudente condotta di guida. (Conf. Sulla prima parte 2567-61, sulla seconda parte 1743-65, sulla terza parte 847-65).*

Riferimenti normativi: Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 29, (Cod. Strada Abrog. art. 29), Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)