Sez. 3, Sentenza n. 1440 del 30/04/1969 (Rv. 340214 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI FATTO - PRESUPPOSTI - ERRORE NEL CALCOLO DELLA PRECEDENZA - RESPONSABILITA DEL CONDUCENTE PROVENIENTE DA SINISTRA - SUSSISTENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - PRECEDENZA DI FATTO - PRESUPPOSTI - ERRORE NEL CALCOLO DELLA PRECEDENZA - RESPONSABILITA DEL CONDUCENTE PROVENIENTE DA SINISTRA - SUSSISTENZA.*
L'Obbligo incombente ad ogni conducente di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla destra e inderogabile ed incondizionato, a meno che non sussista una precedenza cronologica o di fatto, la quale essendo del tutto eccezionale, e ammessa soltanto nei casi in cui il veicolo a circolazione libera proveniente da sinistra giunga all'incrocio con tale anticipazione da rendere certo, nel modo piu assoluto, il superamento del medesimo senza pericolo di collisione, e senza che il veicolo di destra sia tenuto, per evitarla, ad arrestarsi o a rallentare, oltre i limiti particolarmente ristretti di velocita da mantenersi in prossimita del crocevia. L'errore nel calcolo della precedenza cronologica o di fatto va, pertanto, posto a carico di chi, senza giustificazione nella realta della situazione, abbia creduto di potersi esimere dall'Obbligo della precedenza di diritto ed abbia dato causa, in tal modo, alla collisione. (V. 1120-68, massima n. 332591).*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)