diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4347 del 09/04/1992 (Rv. 476700 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Somme versate a fondi di previdenza aziendale per le relative prestazioni nel corso e dopo la cessazione del rapporto - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476700-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

Ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, come interpretato dall'art. 9 bis del d.l. 29 marzo 1991 n. 103 (nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 166 del 1991), le somme versate a fondi di previdenza aziendale previsti dalla contrattazione collettiva, e finalizzati all'erogazione di prestazioni previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi familiari nel corso o dopo la cessazione del rapporto di lavoro, sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 bis CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)