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Sez. L, Sentenza n. 5202 del 11/04/2002 (Rv. 553663 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme erogate da fondi integrativi aziendali mediante distrazione dai fini previdenziali - Inclusione - Fattispecie relativa a somme corrisposte a soci lavoratori di cooperativa per l'incremento delle rispettive quote sociali.
Stato
decisa il 2002-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553663-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Le somme erogate da fondi integrativi aziendali mediante distrazione dal fine di destinazione hanno natura retributiva e vanno pertanto incluse nella retribuzione imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali obbligatori, dal momento che non rientrano in alcuna delle eccezioni previste dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 (fattispecie relativa a somme erogate "una tantum" ai soci lavoratori di una cooperativa mediante divisione di un fondo integrativo di quiescenza e destinate all'aumento delle rispettive quote sociali).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)