Sez. 3, Sentenza n. 45068 del 16/11/2011 Cc. (dep. 05/12/2011) Rv. 251331 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Realizzazione di parcheggi sotterranei - Pertinenzialità rispetto all'edificio residenziale - Regime agevolato stabilito dalla legge "Tognoli" - Applicabilità - Condizioni - Individuazione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
La realizzazione di parcheggi mediante semplice denuncia di inizio attività (artt. 137, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; art. 9, l. 24 marzo 1989, n. 122) può avvenire ad opera di terzi ed in aree anche non limitrofe a quelle ove insistono gli immobili, purchè questi ultimi siano individuati al momento di presentazione della d.i.a. in modo tale da assicurare, da un lato, l'esistenza in concreto di una relazione pertinenziale tra i parcheggi e le singole unità e da escludere, dall'altro, che si versi in ipotesi di iniziativa speculativa, soggetta all'ordinaria disciplina urbanistica ed edilizia. (Fattispecie di realizzazione di un parcheggio interrato su due piani, destinato ad ospitare 497 box auto, insistente su area vincolata di parco pubblico).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 137, Legge 24/03/1989 num. 122 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)