Sez. 2, Sentenza n. 789 del 08/02/1986 (Rv. 444336 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - RILASCIO IN CALCE AD ATTO DIVERSO DA QUELLI ELENCATI NELL'ART. 83 COD. PROC. CIV. - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - RILASCIO IN CALCE AD ATTO DIVERSO DA QUELLI ELENCATI NELL'ART. 83 COD. PROC. CIV. - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
La procura al difensore, apposta in calce ad un atto diverso da quelli elencati dall'art. 83 cod. proc. civ. (nella specie, procura per l'appello rilasciata sulla copia notificata della sentenza impugnata), deve ritenersi idonea alla valida instaurazione del rapporto processuale, qualora detto atto sia depositato al momento della Costituzione in giudizio, e la controparte non abbia sollevato contestazioni sulla regolarità e tempestività del mandato in termini specifici (come quando si limiti a dedurne genericamente l'Invalidità perché non conferito su uno degli Atti contemplati dal citato art. 83 cod. proc. civ.). (V 6838/83, mass n 431510).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)