Sez. 1, Sentenza n. 1545 del 01/03/1990 (Rv. 465592 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE - INTERESSI E SVALUTAZIONE MONETARIA - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE - INTERESSI E SVALUTAZIONE MONETARIA - CONDIZIONI.*
In tema di onorari di avvocato e di diritti di procuratore, il decreto ministeriale 22 giugno 1982, ultima parte, subordina la spettanza degli interessi e della svalutazione monetaria alla mancata contestazione della congruità degli importi richiesti dal professionista, per cui esso non può trovare applicazione quando il difensore abbia instaurato un procedimento contro la liquidazione giudiziaria di quanto a lui dovuto (nella specie, effettuata con decreto del giudice delegato del fallimento del suo cliente). (Conf 3995/88, mass n 459138).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DM 22/06/1982 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)