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Sez. 1, Sentenza n. 3995 del 11/06/1988 (Rv. 459138 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - TARIFFA PROFESSIONALE APPROVATA CON D.M. 26 GIUGNO 1982 - INTERESSI DI MORA E RIVALUTAZIONE MONETARIA DELLE SPETTANZE DEL PROFESSIONISTA - DETERMINAZIONE - CRITERI OPERANTI PER I CREDITI DI LAVORO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459138-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - TARIFFA PROFESSIONALE APPROVATA CON D.M. 26 GIUGNO 1982 - INTERESSI DI MORA E RIVALUTAZIONE MONETARIA DELLE SPETTANZE DEL PROFESSIONISTA - DETERMINAZIONE - CRITERI OPERANTI PER I CREDITI DI LAVORO - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato o procuratore a carico del cliente, la lett. C della tariffa professionale approvata con d.m. 22 giugno 1982, la quale prevede gli interessi di mora e la rivalutazione delle spettanze del professionista, con i criteri operanti per i crediti di lavoro, ove decorrano tre mesi dall'invio della parcella (o del preavviso della parcella) senza che insorgano contestazioni sulla congruità dei relativi importi, non è applicabile all'infuori di detta specifica ipotesi, e, pertanto, se insorga controversia giudiziale sul "quantum", gli interessi e l'eventuale maggior danno per svalutazione monetaria restano soggetti alle comuni regole dello art. 1224 cod. civ., postulando il verificarsi della "mora debendi", dopo che il credito sia divenuto liquido ed esigibile per effetto di provvedimento giurisdizionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., DM 22/06/1982 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)