Sez. L, Ordinanza n. 11058 del 27/04/2025 (Rv. 675254-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Incarichi dirigenziali nella P.A. - Obbligo di adottare i provvedimenti organizzativi interni finalizzati al relativo conferimento - Violazione - Azione di adempimento - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno da perdita di chance - Sussistenza - Presupposti - Riparto dell'onere della prova. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
La violazione dell'obbligo della P.A. di adottare i provvedimenti organizzativi interni finalizzati al conferimento di incarichi dirigenziali legittima il dipendente interessato ad agire non già per il relativo adempimento ma unicamente per il risarcimento del danno (liquidabile in via equitativa dal giudice) conseguente alla perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione e l'indennità di risultato, essendo egli tenuto, a tal fine, ad allegare la fonte del proprio diritto e l'inadempimento della controparte (cui compete, per converso, l'onere di provare che l'inadempimento è derivato da causa ad essa non imputabile), nonché a provare - anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità - l'esistenza di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlativo nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, secondo il principio della c.d. regolarità causale.
Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)