Sez. L, Ordinanza n. 21931 del 02/08/2024 (Rv. 672135-01)
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Diritto alla mobilità - Mancata attivazione della procedura - Risarcimento del danno da perdita di chance - Sussistenza - Liquidazione - Criteri e parametri.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente interessato ad una procedura di mobilità illegittimamente omessa può chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance, da liquidarsi tenendo conto - come parametri di riferimento di un giudizio equitativo e in proporzione alla consistenza della probabilità che la procedura avrebbe avuto esito positivo - delle perdite patrimoniali e del mancato guadagno correlati al non conseguimento del transito alla P.A. di destinazione, fra cui deve ricomprendersi anche la perdita dell'indennità di posizione eventualmente spettante presso tale P.A.
Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)