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Sez. 2, Sentenza n. 6671 del 22/12/1984 (Rv. 438202 - 01)

BENI - PERTINENZE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (APPARTAMENTO DEL FARMACISTA E PERTINENZA DELLA FARMACIA - ESCLUSIONE).*
Stato
decisa il 1984-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438202-01

BENI - PERTINENZE - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (APPARTAMENTO DEL FARMACISTA E PERTINENZA DELLA FARMACIA - ESCLUSIONE).*

Al fine della configurabilità del vincolo pertinenziale (art. 817 cod. civ.) sotto il profilo della durevole destinazione di una cosa al servizio di un'altra, è necessario che l'utilità sia oggettivamente arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario di questa, dovendo le pertinenze servire alla utilità della cosa e non anche a quella meramente personale del dominus della stessa. (nella specie, in applicazione del suesposto principio, la C.S. ha confermato la decisione del giudice del merito, con cui si è escluso che costituisca pertinenza di una farmacia lo appartamento che il proprietario della stessa abbia costruito come sua abitazione per raggiungere da essa più rapidamente il luogo di lavoro). (V 3313/83, mass n 428204; (V 711/68, mass n 331938).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)