Sez. 2, Sentenza n. 3313 del 14/05/1983 (Rv. 428204 - 01)
BENI - PERTINENZE - REGIME - ACCESSORIETÀ È SEPARAZIONI - COSA ACCESSORIA - NOZIONE - CRITERI.*
BENI - PERTINENZE - REGIME - ACCESSORIETÀ È SEPARAZIONI - COSA ACCESSORIA - NOZIONE - CRITERI.*
Una cosa può definirsi accessoria rispetto ad un'altra da considerare principale solo quando la prima sia parte integrante della seconda, in modo da non potersi le due cose separare senza che ne derivi l'alterazione dell'essenza e della funzione dell'insieme. Tale vincolo di accessorietà deve desumersi dal rapporto oggettivo esistente fra le due cose e non dalla semplice utilità che da una di esse possa ricavare colui che abbia la disponibilità di entrambe. (nella specie, la C.S. sulla base del riferito principio ha ritenuto che al fine di stabilire se un bosco sia accessorio di un podere non ci si può basare sulla circostanza che il mezzadro di questo ultimo si serva della legna del bosco o faccia in esso pascolare il bestiame, ma è necessario che il bosco costituisca parte integrante del terreno coltivabile e sia, quindi, privo di una sua autonomia, in relazione alla limitata estensione territoriale dello stesso in rapporto alla superficie complessiva del podere).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)