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Sez. 2, Sentenza n. 1270 del 08/06/1967 (Rv. 327803 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA - EFFETTI NEI CONFRONTI DEGLI AVENTI CAUSA E DEI CREDITORI - ISCRIZIONE SUCCESSIVA DI IPOTECA - EFFICACIA*
Stato
decisa il 1967-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327803-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA - EFFETTI NEI CONFRONTI DEGLI AVENTI CAUSA E DEI CREDITORI - ISCRIZIONE SUCCESSIVA DI IPOTECA - EFFICACIA*

La trascrizione della domanda giudiziale di divisione esime i partecipanti alla comunione dall'Onere di chiamare in giudizio i loro aventi causa che abbiano trascritto il proprio titolo posteriormente e i creditori che abbiano trascritto anche posteriormente l'opposizione di cui all'art. 1113 cod.civ., ma non rende inefficace l'ipoteca iscritta successivamente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2646, Cod. Civ. art. 2825, Cod. Civ. art. 1113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)