Sez. 2, Sentenza n. 1270 del 08/06/1967 (Rv. 327803 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA - EFFETTI NEI CONFRONTI DEGLI AVENTI CAUSA E DEI CREDITORI - ISCRIZIONE SUCCESSIVA DI IPOTECA - EFFICACIA*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE - TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA - EFFETTI NEI CONFRONTI DEGLI AVENTI CAUSA E DEI CREDITORI - ISCRIZIONE SUCCESSIVA DI IPOTECA - EFFICACIA*
La trascrizione della domanda giudiziale di divisione esime i partecipanti alla comunione dall'Onere di chiamare in giudizio i loro aventi causa che abbiano trascritto il proprio titolo posteriormente e i creditori che abbiano trascritto anche posteriormente l'opposizione di cui all'art. 1113 cod.civ., ma non rende inefficace l'ipoteca iscritta successivamente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2646, Cod. Civ. art. 2825, Cod. Civ. art. 1113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)