Sez. 2, Sentenza n. 19550 del 10/09/2009 (Rv. 610231 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE | Trascrizione della domanda - Ipoteca iscritta successivamente dal creditore di uno dei comproprietari - Efficacia - Sussistenza - Conseguenze - "Vocatio in ius" del creditore ipotecario - Necessità Esclusione - Fondamento.
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - IN GENERE
La trascrizione della domanda giudiziale di divisione non rende inefficace l'ipoteca iscritta successivamente sul bene dal creditore di uno dei comunisti, ma esime i comproprietari dall'onere di chiamare in giudizio il creditore, affinché lo scioglimento della comunione abbia effetto nei suoi confronti, anche se l'approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione avvenga dopo l'iscrizione dell'ipoteca, avuto riguardo all'effetto di prenotazione che si riconnette alla trascrizione della domanda di divisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1113, Cod. Civ. art. 2646, Cod. Civ. art. 2825
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)