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Sez. L, Sentenza n. 1125 del 14/02/1983 (Rv. 425906 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DETERMINANTI UNA RIDUZIONE DELLA ENTITÀ DELLA RETRIBUZIONE - ASSENSO DEL LAVORATORE - PROVA - VALUTAZIONE - CRITERIO DI PARTICOLARE RIGORE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425906-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DETERMINANTI UNA RIDUZIONE DELLA ENTITÀ DELLA RETRIBUZIONE - ASSENSO DEL LAVORATORE - PROVA - VALUTAZIONE - CRITERIO DI PARTICOLARE RIGORE - NECESSITÀ.*

Per trarre presunzioni sfavorevoli al dipendente, in relazione al mancato Esercizio, da parte sua, di diritti (aventi natura preventivamente indisponibile) a lui derivanti dal contratto di lavoro, deve essere adottato un criterio di particolare rigore, soprattutto quando si tratti del diritto alla retribuzione. Pertanto, nel caso di variazioni delle condizioni di lavoro che importino una riduzione dell'entità della retribuzione, nel dubbio se vi sia stato o no l'assenso del lavoratore alle modificazioni (delle condizioni di lavoro) disposte dall'imprenditore, non risultando al riguardo un univoco comportamento del lavoratore medesimo, è giuridicamente e logicamente più corretto escludere detto assenso, senza neppure necessità di ricorrere, a tal fine, alla teoria del contraente più debole. (Conf 2835/77, mass n 386445).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)