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Sez. 5, Sentenza n. 10821 del 05/05/2010 (Rv. 612791 - 01)

IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO | Responsabilità solidale ex art. 5 della legge n. 135 del 1977 - Condizioni - Distinzione tra accertamento integrativo e iniziale - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612791-01

IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO

Per effetto degli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1977, n. 135, la responsabilità solidale del raccomandatario marittimo non sussiste in relazione a qualsiasi obbligazione da lui assunta per il rappresentato, ma - in caso di inosservanza dell'obbligo di ottenere dal suo "mandante" la disponibilità in valuta sufficiente a garantirne l'adempimento in occasione dell'approdo della nave - è subordinata alla duplice condizione che le obbligazioni dell'armatore straniero siano state assunte "per tramite" del raccomandatario, e che tali obbligazioni siano state assunte "in occasione dell'approdo della nave nel porto", cioè siano riferibili o collegate ad una determinata nave ed al relativo approdo, senza che assuma alcun rilievo la distinzione tra accertamento integrativo posteriore e accertamento iniziale.

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1977 num. 135 art. 3, Legge 04/04/1977 num. 135 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)