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Sez. 3, Sentenza n. 9701 del 18/06/2003 (Rv. 564372 - 01)

IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO | Responsabilità solidale ex art. 5 legge n.135 del 1977 - Condizioni - Riferimento a qualsiasi obbligazione assunta per il rappresentato - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564372-01

IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO

Per effetto degli artt. 3 e 5 della legge n. 135 del 1977, la responsabilità solidale del raccomandatario marittimo per le obbligazioni assunte - in caso di inosservanza dell'obbligo di ottenere dal suo "mandante" la disponibilità in valuta sufficiente a garantirne l'adempimento in occasione dell'approdo della nave - non sussiste in relazione a qualsiasi obbligazione da lui assunta per il rappresentato (nel caso di specie, organizzazione di movimentazione di containers), ma è subordinata a due condizioni: che le obbligazioni dell'armatore straniero siano state assunte "per tramite" del raccomandatario, e che tali obbligazioni siano state assunte " in occasione dell'approdo della nave nel porto", cioè siano riferibili o collegate ad una determinata nave ed al relativo approdo.

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1977 num. 135 art. 3, Legge 04/04/1977 num. 135 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)