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Sez. 5, Sentenza n. 14371 del 30/06/2011 (Rv. 618466 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI | ONLUS - Cancellazione dall'anagrafe unica - Ragioni - Mancanza negli atti costitutivi dell'espressa previsione di reimpiego degli utili o avanzi di gestione a fini di realizzazione degli scopi istituzionali - Parere preventivo dell'Agenzia delle ONLUS - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618466-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - ALTRI ENTI

Il provvedimento con il quale la Direzione regionale delle Entrate dispone la cancellazione dall'Anagrafe unica delle ONLUS in conseguenza del riscontro della mancanza, negli atti costitutivi dell'associazione, dell'espressa previsione di reimpiego degli utili od avanzi di gestione ai fini della realizzazione degli scopi istituzionali, non necessita del parere preventivo dell'Agenzia delle ONLUS, necessario, invece, secondo quanto previsto dal d.m. Economia e Finanze 18 luglio 2003, n. 266, in caso di concreta inosservanza dei requisiti prescritti nello statuto, successivo venir meno dei requisiti presenti al momento dell'iscrizione ed ostacolo al controllo della ricorrenza dei requisiti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 10, Decr. Minist. Finanze 18/07/2003 num. 266 art. 5, Decr. Minist. Finanze 18/07/2003 num. 266 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)